DIVORZIO CONGIUNTO . IT
DIVORZIO CONGIUNTO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
In sede di divorzio congiunto, regolando in modo dettagliato gli aspetti patrimoniali e gli aspetti inerenti ai figli, i coniugi potranno decidere che, tra i due quello in situazione di maggiore debolezza economica percepisca un assegno periodico di mantenimento.
Altra soluzione è la corresponsione una tantum , che consiste nel versare tutte le mensilità calcolate per un numero di anni, aggiunte ad altri parametri tra cui ad esempio la pensione di reversibilità.
La parte interessante tuttavia risiede nel fatto che a differenza del divorzio giudiziale, dove la valutazione viene rimessa al giudice, coadiuvato, nel caso lo ritenga opportuno, da indagini di polizia tributaria, nel divorzio congiunto la valutazione dell'entità dell'assegno e delle modalità di versamento viene effettuata dai coniugi e viene tolto qualsiasi potere discrezionale del giudice.
Attenzione: E' valido un accordo tra coniugi sul versamento di una somma, che però non sia contenuto nell'omologato divorzio congiunto?
Sì è valido, ma non usufruirà delle tutele concesse al coniuge che vanta il diritto ad un assegno contenuto in una sentenza di divorzio.
Spieghiamo: il giudice è il solo che ha il potere di stabilire mediante sentenza a chi e a quali condizioni spetti un assegno di mantenimento.
Se i coniugi tra di loro si accordano perchè uno versi all'altro una somma periodica, ma non lo inseriscono nell'accordo di divorzio congiunto, il beneficiario di tale somma potrà sì percepirla, ma non potrà agire in giudizio nel caso in cui il coniuge obbligato ad un certo punto si rifiuti di versarla.
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